Art. 37
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[1](Art. 31, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]In ciascuna delle due provincie di Cagliari e Sassari e' istituita una cattedra ambulante di agricoltura, da specializzarsi a seconda dei bisogni locali e con sede e giurisdizione da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
[3]Il personale di ogni cattedra e' costituito da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti esperti (n. 6 e 7 della tabella A).
[4]Il ministro di agricoltura potra', entro i limiti della somma stanziata, istituire con decreto Reale poderi dimostrativi circondariali di superficie non minore di 10 ettari, nei quali si eseguiranno, a titolo di esempio, opere di bonificamento agrario, con indirizzo economico e prove colturali su piante la cui coltivazione sia ritenuta tale da essere incoraggiata e diffusa.
[5]I poderi dimostrativi circondariali saranno diretti da un assistente o da un sorvegliante della cattedra ambulante, sotto la dispendenza del dirittore della cattedra.
[6]Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel caso che il fondo ne sia sprovviste, ovvero che i fabbricati ivi esistenti non siano suscettibili di utile trasformazione.
[7]I terreni per i poderi dimostrativi ove non fosse possibile e conveniente servirsi di quelli di origine ademprivile o appartenenti al demanio dello Stato ed alle Amministrazioni locali, il Governo potra' acquistarli, oppure espropriarli, per ragioni di pubblica utilita', valendosi delle disposizioni dell'art. 58, o anche assumerli in enfiteusi.
[8]In ogni Provincia vi saranno stazioni di monta e uno o piu' depositi di macchine ed attrezzi rurali.
[9]La prima costituzione di tali stazioni e depositi sara' fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La successiva manutenzione e il rifornimento di tali stazioni e depositi sara' a carico della Cassa ademprivile.
[10]Le rendite nette dei poderi dimostrativi saranno destinate al progressivo incremento dei poderi dimostrativi stessi e delle istituzioni annesse.
[11]Le piante e i semi prodotti negli appezzamenti dei poderi dimostrativi, a cio' destinati, saranno gratuitamente distribuiti a coloro che coltivano personalmente i loro terreni, ed a prezzi ridotti agli altri.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva