Art. 38
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[1](Art. 32, legge 14 luglio 1907, n. 562)
[2]Nei Comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere slogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e sara' in facolta' del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.
[3]Il direttore del podere sara' anche il direttore del Monte frumentario, qualora il magazzino del Monte si trovi nel podere.
[4]Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
[5]Al funzionamento dei poderi dimostrativi sara' provveduto con regolamento.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva