Art. 39

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[1](Art. 33, legge 14 luglio 1907, n. 562).

[2]I terreni destinati per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, non che gli edifici per magazzini dei Monti frumentari per case coloniche, abitazioni, stazioni di monta, depositi di macchine ed altri fabbricati dei poderi dimostrativi, sono esenti dalle imposte erariali sui terreni e fabbricati e dalle sovrimposte provinciali e comunali. L'imposta sui terreni sgravati non dara' luogo a reimposizione, e conseguentemente verra' ridotto il contingente stabilito dalla legge di conguaglio.

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art39 · fonte su Normattiva