Art. 4
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[1](Art. 4, legge 14 luglio 1907, n. 562 e art. 6, legge 2 agosto 1897 n. 382).
[2]L'Amministrazione della Cassa ademprivile divide i beni di cui al n. 2 dell'art. 2, secondo le condizioni locali, in tre categorie.
[3]Quelli della prima categoria saranno consegnati alle ispezioni forestali per essere rimboscati ai termini dell'art. 56 a spese del Ministero di agricoltura; quelli della seconda categoria, cioe' i boschivi, saranno sorvegliati dagli stessi Uffici forestali, secondo le buone regole d'arte ed a spese dello Stato, migliorati ed amministrati dalla Cassa stessa. Quelli della terza categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto e' possibile, non inferiore a cinque ettari e dalla stessa Amministrazione concessi in enfiteusi, con preferenza ai proprietari e coltivatori delle singole circoscrizioni.
[4]Tali disposizioni non si applicano a quei beni di origine ademprivile che i Comuni possiedono e dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi, se boschivi, a conservarli tali coltivandoli e sfruttandoli secondo le norme di coltura silvana, con divieto di taglio raso od a rotazione, se non interviene il parere favorevole dell'ispettorato forestale e l'approvazione del Ministero d'agricoltura; gli altri saranno lasciati in piena ed assoluta proprieta' dei Comuni, colle norme da fissarsi nel regolamento, quando servono ai bisogni agrari della popolazione. Se rimboscabili verranno consegnati all'ispettorato forestale per procedere al rimboschimento nell'interesse dei Comuni, che concorreranno nella spesa pel 50 per cento.
[5]L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare e dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia e per altra causa indipendente dalla propria volonta', non importa decadenza.
[6]I concessionari, sotto pena di rescissione, come nell'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 60 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, dividere o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sara' nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante i 60 anni all'oggetto indicato. Quando pero' concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'amministrazione della Cassa, la stessa potra' permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante i 60 anni, i beni ad essi concessi.
[7]Tale cessione deve sempre farsi can l'obbligo, nel nuovo enfiteuta, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota.
[8]Le somme percette dallo Stato, per i prodotti del taglio di boschi, per fitti e prezzi di cessione dei beni e per cause eventuali diverse, dal 26 agosto 1897 in poi, saranno restituite, al netto delle spese, alla Cassa ademprivile. La Cassa sara' di pieno diritto surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.
[9]Durante il tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della Cassa, lo Stato rimborsera' alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che questa avra' annualmente pagata per i beni da essa amministrati.
[10]La riscossione delle rendite, fitti, canoni ed altro da parte della Cassa, sara' fatta con le norme, con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti dalle vigenti leggi per la riscossione delle imposte dirette. Contro i morosi si potra' procedere, dietro richiesta della Cassa, dall'esattore del Comune nel quale sono gli immobili.
[11]Il pagamento del canone enfiteutico comincera' a decorrere dopo il 4° anno della concessione.
[12]Gli atti di concessione saranno fatti in carta libera e con tassa fissa di una lira. I verbali di assegno ai quotisti saranno trascritti nella conservazione delle ipoteche mediante il solo diritto fisso di una lira.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva