Art. 40
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[1](Art. 34, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]I centri di colonizzazione agraria che entro 10 anni dal 7 agosto 1907 sorgeranno in terreni incolti e non abitati alla distanza almeno di tre chilometri dall'abitato e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 15 individui in almeno tre case coloniche con 60 ettari o piu' di terreno razionalmente coltivati, godranno dell'esenzione dell'imposta fondiaria erariale.
[3]L'imposta sui terreni sgravati non potra' essere reimposta e si fara' luogo alla proporzionale riduzione del contingente.
[4]Il beneficio della esenzione dell'imposta fondiaria erariale sara' esteso alle colonie agrarie sorte nel quinquennio anteriore al 7 agosto 1907.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva