Art. 41
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[1](Art. 36, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]Ai proprietari dei terreni incolti o estensivamente coltivati, che compiranno per proprio conto o mediante contratti d'affitto a miglioramento o a mezzadria, opere di bonificamento agrario e di colonizzazione, dividendo i terreni stessi in poderi con casa colonica, stalla ed acqua potabile, di estensione capace di dare lavoro costante e remunerativo ad una famiglia d'agricoltori, sono concesse le facilitazioni seguenti:
- a)esenzione per un decennio dell'imposta prediale erariale a decorrere dai compiuti miglioramenti, debitamente constatati a cura del Ministero di agricoltura;
- b)riduzione alla tassa fissa di una lira delle tasse tutte di bollo registro ed ipotecarie cui possano dar luogo gli atti, di che nella prima parte del presente articolo e le formalita' ipotecarie da essi dipendenti.
[3]La tassa predetta sara' pagata all'atto della registrazione.
[4]Per gli atti, di che, nell'art. 31, sono ridotti a meta' i diritti che possono spettare ai notari a termini delle leggi vigenti.
[5]L'imposta sui terreni sgravati non potra' essere reimposta, e si fara' luogo alla proporzionale riduzione del contingente.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva