Art. 42

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[1](Art. 37, legge 14 luglio 1907, n. 562).

[2]Nel bilancio del Ministero d'agricoltura e' stanziata per un ventennio, a partire dall'esercizio finanziario 1908-909, la somma annua di L. 25,000, di cui al n. 9 della tabella A, annessa alla presente legge, per sussidi e premi:

  • a)ai proprietari che concedano, ad enfiteusi a miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non superiori a 15 ettari;
  • b)agli enfiteuti che compiano felicemente opere di bonificamento agrario, comprese le case coloniche, stalle, strade poderali e provviste d'acqua potabile;
  • c)ai coloni che si stabiliscano con dimora fusa nelle case coloniche, per un tempo non minore di 5 anni;
  • d)alle cooperative che eseguiscano opere di bonificamento e di colonizzazione sui terreni incolti o estensivamente coltivati;
  • e)per incoraggiare le iniziative private dirette alla istituzione e al funzionamento, nei luoghi piu' adatti, di campi dimostrativi, intesi a facilitare la graduale organizzazione di aziende o tenimenti modello per la produzione del tabacco e la trasformazione degli avvicendamenti colturali.

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art42 · fonte su Normattiva