Art. 43
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[1](Art. 38, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]Nel bilancio del Ministero delle finanze e' stanziata per un ventennio, a partire dall'esercizio 1908-909, la somma annua di L. 15,000 per conferire premi a quei coltivatori che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900, sulla coltivazione indigena del tabacco.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva