Art. 44
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[1](Art. 39, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]A modificazione dalle altre disposizioni esistenti sulla materia resta stabilito che i terreni privati sottoposti dai loro proprietari al rimboschimento sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovraimposta comunale e provinciale per anni 30 quando si tratti di boschi di alto fusto, e per anni 15 quando si tratti di cedui. L'imposta sgravata non dara' luogo a reimposizione e conseguentemente verra' ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.
[3]Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domande in carta semplice rivolte all'agenzia dell'imposte e corredate da certificato dell'ispezione forestale comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno indicato. L'ispezione forestale e' tenuta a rilasciare tale certificato praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo a spese dello Stato.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva