Art. 45
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[1](Art. 40, legge 14 luglio 1907, n. 563).
[2]Oltre l'esenzione dell'imposta fondiaria di cui nel precedente articolo sono stabiliti i seguenti premi a favore di coloro che provvederanno al rimboschimento con semi e piantine.
[3]Fino a L. 100 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto con buon esito, da accertarsi mediante sopra luogo dall'ispettore forestale non meno di 5 anni dopo il piantamento o la seminagione. Fino a L. 50 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti da accertarsi sopra luogo come sopra.
[4]Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potra' giungere il premio.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva