Art. 47

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[1](Art. 43, legge 14 luglio 1907, n. 562).

[2]E' data facolta' al Governo del Re, e nei limiti stabiliti dall'articolo seguente, di concedere alle Provincie, ai Comuni, ai Consorzi di interessati ed anche ad una o piu' Societa' private, ove i primi non chieggano la concessione, o i Consorzi non si costituiscano entro un anno dalla pubblicazione dei progetti definitivi e dei capitolati di concessione, i lavori di costruzione, manutenzione ed esercizio dei bacini di irrigazione e relativi canali.

[3]Lo Stato corrispondera' alle Provincie, ai Comuni, ai Consorzi costituiti, ed in assenza loro alle Societa', un canone annuo fisso e la riscossione dagli utenti del prezzo dell'acqua venduta, sia a scopo di irrigazione, sia per uso potabile, industriale e di forza motrice. Gli atti di concessione in base alle norme generali sancite dal regolamento, di cui al successivo art. 67, fisseranno il limite massimo del prezzo dell'acqua per gli scopi indicati e l'ammontare del canone per ciascun bacino.

[4]La durata della concessione non potra' eccedere i 55 anni.

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art47 · fonte su Normattiva