Art. 48
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[2]Per le opere di irrigazione di cui al precedente articolo, lo Stato corrispondera' un canone annuale non superiore a L. 200,000 per 45 anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1907-908, indipendentemente dalla durata della concessione di cui all'articolo precedente.
[3]La tabella allegata A e' invariabile per quanto riguarda la somma complessiva dei canoni. A norma dei bisogni e delle circostanze, che si presenteranno all'atto pratico, potranno variare i canoni assegnati a ciascun bacino idrografico, e la loro ripartizione, nei limiti della somma stanziata per ciascuna Provincia, dovra' farsi per decreto Reale, in proporzione della somma prevista per l'esecuzione delle opere, secondo i progetti definitivi approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva