Art. 49
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[2]Ai concessionari, di cui all'art. 47, potra' essere data facolta' di espropriare in tutto od in parte coi privilegi della legge di espropriazione per pubblica utilita' e con l'applicazione di quanto dispone l'art. 58, i terreni della zona irrigabile, i proprietari dei quali si siano rifiutati di acquistare l'acqua per l'irrigazione.
[3]I terreni potranno essere rivenduti con le norme fissate dal regolamento.
[4]Ai concessionari predetti potra' inoltre essere concesso di vendere parte dell'acqua proveniente dai bacini, per uso potabile, industriale e di forza motrice, ai Comuni o ai privati, a prezzi diversi da quelli dell'acqua di irrigazione.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva