Art. 5
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[1](Art. 7, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]Nei capitolati di concessione verranno iscritti patti e condizioni intesi a promuovere la costruzione di case coloniche e di stalle e le colture agrarie e forestali, in armonia ai bisogni ed alle condizioni agrarie locali.
[3]Nello stabilire le quote la Cassa speciale dovra' fissare le vie ed i passaggi per accedere alla strada pubblica, ad un fiume, ad una fonte, ad una casa o ad altro che possa riuscire di vantaggio comune.
[4]L'inadempimento delle condizioni, nei termini fissati, trae seco la rescissione del contratto senza diritti a compensi per i miglioramenti eseguiti, salvo che si tratti di casi di forza maggiore come inabilita' al lavoro, morte del capostipite con figli minorenni, nel qual caso vi e' diritto a compenso.
[5]La rescissione, promossa dall'Amministrazione della Cassa e gli eventuali compensi, come sopra, saranno pronunziati dalla Giunta d'arbitri.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva