Art. 50

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[1](Art. 44, legge 14 luglio 1907, n. 562).

[2]Alla scadenza della concessione tutte le opere relative al bacino d'irrigazione saranno proprieta' dello Stato. Le opere secondarie che non verranno eseguite dallo Stato, come gli impianti per trasformazione della forza idraulica in energia elettrica, condutture ed opere accessorie per distribuzione d'acqua potabile, ed impianti di qualunque natura, passeranno in proprieta' dei Comuni interessati, mediante un equo compenso in favore del concessionario in base al valore delle opere, accertato in relazione allo stato di conservazione all'epoca della consegna.

[3]Ove pero' la concessione del bacino d'irrigazione sia stata assunta da Provincie o Comuni isolati o consorziati, i quali abbiano o direttamente od indirettamente provveduto alla costruzione delle opere principali, tutte le altre sussidiarie resteranno proprieta' delle stesse Amministrazioni.

[4]In ambo i casi i Comuni avranno diritto di continuare ad esercitarle, usufruendo gratuitamente dell'acqua.

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art50 · fonte su Normattiva