Art. 52
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[2]E' autorizzata la maggior spesa di L. 16.180,000 distribuita come segue:
- a)L. 1,180,000 in aggiunta alle rimanenti L. 900,000 ancora da stanziarsi pei lavori di rimboschimento dei bacini montani in virtu' della legge 28 luglio 1902, n. 342;
- b)L. 8,267,500 e L. 540,000 in aggiunta rispettivamente alle L. 4,862,500 e L. 2,450,000, ancora da stanziare per opere di correzione di corsi d'acqua e per bonificazioni, secondo la legge 28 luglio 1902, n. 342;
- c)L. 5,938,900 in aggiunta alle L. 8,268,100, ancora da stanziare per opere di bonificazione di 1ª categoria in Sardegna, secondo la legge 7 luglio 1902, n. 333;
- d)L. 253,600, quale fondo a disposizione per spese maggiori ed impreviste per le opere di cui nelle precedenti lettere b) e c).
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva