Art. 52

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[1](Art. 46, 47, 48 e 49, legge 14 luglio 1907, n 562.

[2]E' autorizzata la maggior spesa di L. 16.180,000 distribuita come segue:

  • a)L. 1,180,000 in aggiunta alle rimanenti L. 900,000 ancora da stanziarsi pei lavori di rimboschimento dei bacini montani in virtu' della legge 28 luglio 1902, n. 342;
  • b)L. 8,267,500 e L. 540,000 in aggiunta rispettivamente alle L. 4,862,500 e L. 2,450,000, ancora da stanziare per opere di correzione di corsi d'acqua e per bonificazioni, secondo la legge 28 luglio 1902, n. 342;
  • c)L. 5,938,900 in aggiunta alle L. 8,268,100, ancora da stanziare per opere di bonificazione di 1ª categoria in Sardegna, secondo la legge 7 luglio 1902, n. 333;
  • d)L. 253,600, quale fondo a disposizione per spese maggiori ed impreviste per le opere di cui nelle precedenti lettere b) e c).

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art52 · fonte su Normattiva