Art. 53

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[1](Art. 11, legge 28 luglio 1902, n. 342 e art. 50, legge 11 luglio 1907, n. 562).

[2]Per l'esecuzione di tali opere e' assegnata la somma complessiva di L. 32,660,600, cosi' divisa:

[3]Per opere di rimboschimento, giusta le tabelle B e C, allegate alla presente legge............... L. 2,080,000

[4]Per le opere di correzione di corsi d'acqua e di bonificazione, giusta le tabelle D ed E allegate alla presente legge... » 30,580,000

[5]---------- L. 32,660,600 ----------

[6]Le tabelle D ed E sono invariabili, quanto alla determinazione dello stanziamento complessivo per ogni esercizio ed all'assegnazione della somma per ciascuna opera da eseguire.

[7]E' pero' in facolta' del Governo di proporre colle leggi di bilancio l'assegnazione del fondo occorrente per ciascuna opera, secondo le effettive necessita', senza alcun riguardo alle previsioni fatte per leggi e per opere con le tabelle stesse.

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art53 · fonte su Normattiva