Art. 54
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[1](Art. 18, legge 28 luglio 1902, n. 342).
[2]Le opere contemplate nelle allegate tabelle C ed E, dovranno essere compiute rispettivamente in 15 e in 17 anni consecutivi a decorrere dal 1° luglio 1907.
[3]Nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio sara' stanziata la somma di L. 163,900 per gli esercizi finanziari 1907-908 a 1917-918, di L. 164,900 nell'esercizio 1918-1919, di L. 41,400 nell'esercizio 1919-920, di L. 39,800 nell'esercizio 1920-921 e di L. 31,000 nell'esercizio 1921-922.
[4]Nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici sara' stanziata per opere di correzione di fiumi e di bonificazione la somma di L. 737,500 nell'esercizio finanziario 1907-908, di annue lire 2,000 000 dal 1908-909 al 1912-913, di annue L. 1,800,000 dal 1913-914 al 1922-923, e di L. 1,843,100 nel 1923-924.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva