Art. 55

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[1](Art. 51, legge 14 luglio 1907, n. 562).

[2]Le economie, che per qualsiasi titolo si verificassero nell'esecuzione di una delle opere contemplate nella tabella C saranno erogate a beneficio delle altre opere contemplate nella tabella stessa.

[3]Le economie che si verificassero in una delle opere contemplate nella tabella E saranno erogate a beneficio di altre fra le opere stesse, o portate in aumento del fondo disposizione indicato alla lettera d) dell'art. 52.

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art55 · fonte su Normattiva