Art. 56
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[1](Art. 30, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]I lavori di rimboschimento saranno eseguiti a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio sui terreni ex-ademprivili consegnati alle locali ispezioni forestali, a norma del precedente articolo 4. Occorrendo di rimboscare terreni privati, questi saranno espropriati colle norme di cui al successivo art. 58, a meno che il proprietario non si obblighi con atto di sottomissione a rimboscarli per proprio conto sottostando a tutte le disposizioni che saranno date dalla ispezione forestale.
[3]In tal caso e purche' si mantengano a coltura boschiva, saranno esentati dall'imposta fondiaria erariale per un trentennio.
[4]I terreni rimboscati di proprieta' dello Stato saranno inscritti tra le foreste demaniali.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva