Art. 57
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[1](Art. 21, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]I progetti esecutivi delle opere disposte nella presente legge saranno compilati dal corpo Reale del genio civile e dal personale forestale, per quanto concerne il rimboscamento e dove occorra dagli ingegneri del corpo Reale delle miniere, sotto la direzione di una Commissione presieduta dall'ispettore del genio civile che dirige il compartimento superiore d'ispezione, che comprende la Sardegna, e di cui faranno parte due ingegneri delegati dal Consiglio provinciale della Provincia in cui debbono eseguirsi i lavori, l'ingegnere capo del genio civile della Provincia e l'ispettore forestale.
[3]Tale Commissione proporra' anche l'ordine con cui i lavori dovranno essere eseguiti, che verra' determinato dal ministro dei lavori pubblici a misura che gli studi particolareggiati saranno compiuti ed approvati ed in relazione agli stanziamenti del bilancio. I lavori saranno eseguiti colle norme ordinarie vigenti per l'esecuzione dei lavori di conto dello Stato.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva