Art. 58

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[1](Art. 27, legge 2 agosto 1897, n, 382).

[2]Le opere contemplate dalla presente legge coll'approvazione del progetto acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilita'.

[3]In caso di espropriazione, l'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sara' determinata nel modo indicato all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, 2892 (serie 3ª), pel risanamento della citta' di Napoli.

[4]I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura dell'espropriazione potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 30 giugno 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art58 · fonte su Normattiva