Art. 60
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[1](Art. 53, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]La spesa per la costruzione delle opere contemplate negli articoli 52 e 53 sara' ripartita per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico degli interessati.
[3]Saranno considerati come interessati:
- a)per la correzione dei corsi d'acqua e per le opere forestali, siano esse di rinsaldamento come di rimboschimento propriamente detto, le provincie nelle quali scorre il corso d'acqua da correggersi.
[4]Per il fiume Tirso, interprovinciale, il concorso sara' dato esclusivamente nella provincia di Cagliari;
- b)per le bonificazioni le provincie ed i proprietari dei terreni da bonificarsi, sieno essi privati od enti morali o pubbliche amministrazioni.
[5]Il contributo a carico di questi sara' cosi' diviso: dodici e mezzo per cento a carico della Provincia e dodici e mezzo per cento a carico dei proprietari dei terreni che li verseranno in dieci rate annuali a far tempo dall'anno successivo al completamente dei lavori.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva