Art. 61
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[1](Art. 25, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]Il concorso degli interessati privati e' obbligatorio.
[3]I relativi contributi ed il prezzo dell'acqua di irrigazione saranno esigibili coi privilegi fiscali. I lavori che per un quarto sono a carico delle Provincie non saranno intrapresi se le provincie medesime non avranno inscritto in bilancio la somma relativa al loro concorso.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva