Art. 61

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[1](Art. 25, legge 2 agosto 1897, n. 382).

[2]Il concorso degli interessati privati e' obbligatorio.

[3]I relativi contributi ed il prezzo dell'acqua di irrigazione saranno esigibili coi privilegi fiscali. I lavori che per un quarto sono a carico delle Provincie non saranno intrapresi se le provincie medesime non avranno inscritto in bilancio la somma relativa al loro concorso.

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art61 · fonte su Normattiva