Art. 62
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[1](Art. 26, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]Gli elenchi delle quote dovute dagli interessati saranno compilati dal corpo Reale del genio civile e dal personale forestale per quanto concerne il rimboscamento ed, ove occorra, dal corpo Reale delle miniere.
[3]Sui ricorsi contro gli elenchi delle quote di concorso degli interessati giudichera' inappellabilmente una Commissione arbitrale presieduta da un consigliere di Stato e della quale faranno parte due delegati del Consiglio provinciale della Provincia in cui si eseguiscono i lavori, un ispettore del Genio civile, un ispettore delle miniere, un ispettore superiore forestale ed un ispettore di agricoltura.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva