Art. 63
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[1](Art. 13, legge 28 luglio 1902, n. 342).
[2]Durante il termine assegnato per l'esecuzione delle opere contemplate nella annessa tabella E, ma solo fino a quando siano ultimate quelle di un intero bacino idrografico o di una bonifica, alla manutenzione dei lavori, che si vanno man mano compiendo provvede lo Stato, e la spesa occorrente e' ripartita nella stessa misura e fra i medesimi interessati, di cui all'art. 60.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva