Art. 64
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[1](Art. 14, legge 28 luglio 1902, n. 342).
[2]Compiuta la sistemazione di un bacino idrografico od ultimata una bonificazione, ne sara' fatta la consegna agli interessati, i quali, riuniti a modo di Consorzio sotto l'Amministrazione dell'ente che ha maggior interesse, dovranno provvedere alla manutenzione in proporzione del relativo interesse, e con le norme da stabilirsi in apposito regolamento.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva