Art. 65
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[1](Art. 15, legge 28 luglio 1902, n. 342)
[2]Qualora per le opere di correzione dei corsi d'acqua si rendesse necessario modificare o completare altre opere preesistenti, comunali o consorziali, alle quali provvidero fino ad ora gli enti proprietari, lo Stato avra' facolta' di farselo consegnare e di mantenerle finora compimento dei lavori da eseguirsi nel rispettivo bacino, assieme alle altre da esso costruite.
[3]Gli enti proprietari suddetti corrisponderanno allo Stato la somma finora erogata per la manutenzione a norma delle leggi o delle convenzioni, sotto l'impero delle quali furono costrutte le opere prese in consegna.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva