Art. 66
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[1](Art. 16, legge 28 luglio 1902, n. 342).
[2]Il personale di custodia o di guardia, che occorrera' assumere in servizio durante il periodo di manutenzione da parte dello Stato, sara' nominato con le norme da stabilirsi con regolamento.
[3]La spesa per questo personale sara' conteggiata con quella delle opere di manutenzione, e ripartita con gli stessi criteri.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva