Art. 67

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[1](Art. 31, legge 2 agosto 1897, n. 382).

[2]Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno pubblicati regolamenti per l'esecuzione del titolo II, capo II e del titolo III della presente legge, nei quali, tra le altre, saranno fissate le norme per la compilazione degli elenchi di cui all'art. 62, le condizioni da imporsi alle Provincie, ai Comuni, ai Consorzi di interessati e alle Societa' private, di cui all'art. 47, le norme per le espropriazioni e per le rivendite di terreni di cui all'art. 49, le condizioni di esercizio dei bacini di irrigazione, e il modo col quale ne verra' eseguito il controllo.

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art67 · fonte su Normattiva