Art. 68
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 55, legge 14 luglio 1907, n. 562)
[2]Per la costruzione e l'esercizio di ferrovie destinate a raccordare fra loro le due reti esistenti, a congiungere alle medesime regioni isolate e a completare i tronchi gia' in esercizio, il Governo del Re e' autorizzato a concedere la sovvenzione chilometrica di cui all'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, nel limite e con la procedura in essa stabilita.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva