Art. 70
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[1](Art. 57, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]La spesa relativa alle costruzioni delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312, sara' ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle Provincie.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva