Art. 77
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1908 al 18 settembre 1915. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 38, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]Oltre quanto e' prescritto dall'articolo 73, saranno determinate con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato mediante apposito regolamento, le norme per l'applicazione del Titolo VI della presente legge.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 18 settembre 1915 · versione 0 su Normattiva