Art. 79
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[1](Art. 2, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]I Comuni contermini possono costituirsi in Consorzio volontario per l'adempimento dei servizi obbligatori non escluso il servizio esattoriale.
[3]Il prefetto potra' ordinare, su parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, che siano riuniti in consorzio i Comuni contermini la cui popolazione rispettiva non supera i duemila abitanti e complessivamente non ecceda i cinquemila.
[4]Contro il decreto del prefetto, i Comuni interessati possono, entro 30 giorni dalla notifica, ricorrere al Ministero dell'interno, il quale decidera' con parere conforme del Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva