Art. 8
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[1](Art. 7, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]I Monti frumentari e nummari sono enti morali autonomi soggetti alle disposizioni della presente legge.
[3]I Monti esistenti in piu' Comuni contermini possono costituirsi in consorzio, come pure i Monti di nuova istituzione. L'Amministrazione consorziale del Monte, costituita con le norme che saranno stabilite nel regolamento, avra' sede nel Comune che disporra' di un locale proprio e adatto pel Monte e in cui per ragioni di viabilita' possano piu' facilmente accedere gli abitanti degli altri Comuni.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva