Art. 80
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[1](Art. 3, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]E' data facolta' al Governo del Re di provvedere con speciale regolamento alla repressione dell'abigeato, del pascolo abusivo e dei danneggiamenti alle private proprieta', con facolta' di comminare sia la confisca degli animali trovati in contravvenzione, come le pene stabilite dagli articoli 424 e 426 del Codice penale.
[3]Fino a nuova disposizione il pascolo abusivo e i danneggiamenti saranno considerati come reati di azione pubblica.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva