Art. 81
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[1](Art. 60, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]Per le condutture d'acqua potabile o pozzi artesiani che si costruiranno nei Comuni della Sardegna, lo Stato concorrera' con un contributo in ragione della meta' della spesa oppure con il pagamento della meta' della quota di ammortamento dei mutui ohe i Comuni stessi fossero per contrarre al detto scopo.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva