Art. 82
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[1](Art. 61, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]Nei Comuni della Sardegna maggiormente infestati dalla malaria saranno distribuiti annualmente gratuitamente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di vendita di L. 30,000, la qual somma sara' prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva