Art. 83
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[2]Restano in vigore le disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 334, per provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario e quelle della legge 15 luglio 1906, n. 383, concernente i provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna, che non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.
[3]Salvo quanto e' disposto nella presente legge, nulla e' immutato circa le opere di bonifica in essa contemplate alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 333.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva