Art. 84
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[1](Art. 63, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]Il Governo del Re ha facolta' di modificare i regolamenti per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342.
[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta':
[4]Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
[5]COCCO-ORTU.
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