Art. 84

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[1](Art. 63, legge 14 luglio 1907, n. 562).

[2]Il Governo del Re ha facolta' di modificare i regolamenti per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342.

[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta':

[4]Il ministro d'agricoltura, industria e commercio

[5]COCCO-ORTU.

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art84 · fonte su Normattiva