Art. 9
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[1](Art. 8, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]Le Confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta che ciascun anno sara' determinata dal prefetto, sentita la Commissione provinciale della beneficenza.
[3]Potranno essere convertite a favore dei detti Monti le rendite delle Opere pie che piu' non corrispondessero al loro fine o che fossero esuberanti allo scopo per il quale furono fondate.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva