Art. 9

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 8, legge 14 luglio 1907, n. 562).

[2]Le Confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta che ciascun anno sara' determinata dal prefetto, sentita la Commissione provinciale della beneficenza.

[3]Potranno essere convertite a favore dei detti Monti le rendite delle Opere pie che piu' non corrispondessero al loro fine o che fossero esuberanti allo scopo per il quale furono fondate.

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art9 · fonte su Normattiva