Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA.
[3]Visto l'art. 10 della legge 30 dicembre 1909, n. 794, che da' facolta' al Nostro Governo di coordinare in testo unico con le disposizioni di detta legge quelle non abrogate della legge 10 dicembre 1905, n. 582;
[4]Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale 31 marzo 1910;
[5]Sentito il Consiglio dei ministri;
[6]Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;
[7]Abbiamo decretato e decretiamo:
[8]E' approvato il testo unico delle leggi per le tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
[9]Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[10]Dato a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]LUZZATTI - FACTA.
[13]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva