Art. 1
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[1]TESTO UNICO delle leggi relative alle tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili.
[2]Art. 1.
[3](Art. 1 legge 30 dicembre 1909, n. 794 e art. 10, 1° comma, della legge stessa).
[4]A partire dal 1° gennaio 1910 la circolazione sulle aree pubbliche dei velocipedi, delle macchine od apparecchi ad essi assimilabili e degli automobili di ogni specie, e' soggetta alle tasse annuali risultanti dalla tabella seguente:
[5]TABELLA dei veicoli soggetti alla tassa e dette rispettive tasse annuali.
[6]Parte di provvedimento in formato grafico
[7]Per i veicoli indicati nel n. 4 e seguenti della tabella per i quali la licenza di circolazione fosse rilasciata dopo cominciato l'anno solare, la tassa sara' ridotta di tanti dodicesimi quanti saranno i mesi trascorsi dal cominciamento dell'anno solare.
Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 1 gennaio 1915 · versione 0 su Normattiva