Art. 10

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[1](Art. 9, legge 30 dicembre 1909, n. 794, e art. 5, legge 10 dicembre 1905, n. 582).

[2]E' punito con una ammenda di L. 20 chiunque sia trovato a circolare con velocipede o con altro dei veicoli indicati ai numeri 2 e 3 della tabella fornito di contrassegno che sia stato rimosso dopo l'originaria applicazione, o riveli qualsiasi alterazione del congegno di chiusura.

[3]Per le vetture automobili e per gli altri veicoli indicati dal n. 4 in poi della tabella trovati a circolare con contrassegno rimosso, o comunque alterato, e' dovuta una ammenda di L. 40. La stessa ammenda e' dovuta per la mancanza del contrassegno quando risulti dalla licenza di circolazione l'avvenuto pagamento della tassa dovuta.

[4]E' soggetto invece all'ammenda di L. 20 chi e' sorpreso a circolare senza licenza.

[5]E' punito con una ammenda di L. 15 chiunque non applichi nel modo e nel posto prescritto i contrassegni su tutti i veicoli contemplati nella presente legge, e chiunque contravvenga alle prescrizioni regolamentari riguardanti l'esecuzione delle leggi per la tassa sui velocipedi, motocicli e automobili.

[6]La mancanza del contrassegno per i veicoli esenti da tassa, da' luogo all'applicazione di un'ammenda di L. 5 o di L. 10, secondo che si tratti di velocipedi e motocicli, o di automobili.

Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;569~art10 · fonte su Normattiva