Art. 10
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[2]E' punito con una ammenda di L. 20 chiunque sia trovato a circolare con velocipede o con altro dei veicoli indicati ai numeri 2 e 3 della tabella fornito di contrassegno che sia stato rimosso dopo l'originaria applicazione, o riveli qualsiasi alterazione del congegno di chiusura.
[3]Per le vetture automobili e per gli altri veicoli indicati dal n. 4 in poi della tabella trovati a circolare con contrassegno rimosso, o comunque alterato, e' dovuta una ammenda di L. 40. La stessa ammenda e' dovuta per la mancanza del contrassegno quando risulti dalla licenza di circolazione l'avvenuto pagamento della tassa dovuta.
[4]E' soggetto invece all'ammenda di L. 20 chi e' sorpreso a circolare senza licenza.
[5]E' punito con una ammenda di L. 15 chiunque non applichi nel modo e nel posto prescritto i contrassegni su tutti i veicoli contemplati nella presente legge, e chiunque contravvenga alle prescrizioni regolamentari riguardanti l'esecuzione delle leggi per la tassa sui velocipedi, motocicli e automobili.
[6]La mancanza del contrassegno per i veicoli esenti da tassa, da' luogo all'applicazione di un'ammenda di L. 5 o di L. 10, secondo che si tratti di velocipedi e motocicli, o di automobili.
Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva