Art. 11

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 6, legge 10 dicembre 1905, n. 582).

[2]I velocipedi, le macchine od apparecchi ad essi assimilabili, i motocicli e le motociclette che siano trovati fermi o circolanti anche a mano sulle aree pubbliche, senza il prescritto contrassegno, saranno sequestrati, a meno che i contravventori, nelle forme che saranno prescritte dal regolamento, versino l'ammenda dovuta o depositino la somma corrispondente come cauzione.

Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;569~art11 · fonte su Normattiva