Art. 11
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[1](Art. 6, legge 10 dicembre 1905, n. 582).
[2]I velocipedi, le macchine od apparecchi ad essi assimilabili, i motocicli e le motociclette che siano trovati fermi o circolanti anche a mano sulle aree pubbliche, senza il prescritto contrassegno, saranno sequestrati, a meno che i contravventori, nelle forme che saranno prescritte dal regolamento, versino l'ammenda dovuta o depositino la somma corrispondente come cauzione.
Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva