Art. 12
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[1](Art. 7, legge 10 dicembre 1905, n. 582).
[2]Per i veicoli di cui dal n. 4 in poi della tabella, nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, si fara' luogo al sequestro solo quando l'agente che accerta la contravvenzione si trovi nell'impossibilita' di identificare il proprietario del veicolo ed il conducente di esso.
Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva