Art. 13

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[1](Art. 8, legge 10 dicembre 1905, n. 582).

[2]Il contravventore che non abbia pagata l'ammenda, o l'abbia versata a semplice titolo di deposito, puo' impugnare la liquidazione dell'ammenda medesima, o la sussistenza della contravvenzione, chiedendo con apposita domanda all'Intendenza di finanza della Provincia che, sulla contravvenzione, si pronunzi l'autorita' amministrativa. Quando tale domanda sia presentata, non si fa luogo a giudizio penale.

[3]Nei casi in cui la domanda si limiti alla liquidazione dell'ammenda, la decisione dell'intendente e' inappellabile.

[4]In quelli, invece, nei quali sia contestata la sussistenza della contravvenzione, e' ammesso appello al Ministero delle finanze.

[5]Contro la decisione dell'intendente o del Ministero non e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria, e la decisione stessa diviene eseguibile appena notificata all'interessato.

Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;569~art13 · fonte su Normattiva