Art. 14
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[1](Art. 9, legge 10 dicembre 1905, n. 582).
[2]Ove non sia prodotta domanda all'autorita' amministrativa od i contravventori non paghino in modo definitivo l'ammenda e le eventuali spese, il verbale di contravvenzione verra' dall'intendente di finanza trasmesso all'autorita' giudiziaria competente, per il relativo procedimento penale.
Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva