Art. 15
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[1](Art. 10, legge 10 dicembre 1905, n. 582).
[2]Definito il procedimento in sede amministrativa o giudiziaria, qualora non vengano pagate le ammende e le spese dovute, i veicoli sequestrati saranno venduti.
[3]La somma ricavata dalla vendita, prelevato l'importo delle spese e delle ammende, sara' restituita al proprietario.
[4]Ove la somma ricavata dalla vendita non sia sufficiente a coprire l'importo delle spese e delle ammende, il contravventore sara' tenuto a soddisfare la differenza.
Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva