Art. 16
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[2]E' punito con l'ammenda da L. 100 a 500 chiunque venda contrassegni senza licenza del Governo, chiunque li acquisti da persone non autorizzate a venderne, chiunque li ceda temporaneamente mediante corrispettivo.
[3]La stessa ammenda e' applicabile anche per la vendita dei contrassegni ad un prezzo inferiore a quello stabilito dalla legge.
[4]Ove il contravventore presenti domanda incondizionata per l'applicazione dell'ammenda da parte dell'autorita' amministrativa entro i limiti sovra stabiliti, pronunziera' inappellabilmente l'intendente di finanza della Provincia.
[5]In tutti gli altri casi saranno applicate le disposizioni dell'articolo 14.
Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva