Art. 16

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[1](Art. 11, legge 10 dicembre 1905, n. 582 - Art. 9, legge 30 dicembre 1909, n. 794).

[2]E' punito con l'ammenda da L. 100 a 500 chiunque venda contrassegni senza licenza del Governo, chiunque li acquisti da persone non autorizzate a venderne, chiunque li ceda temporaneamente mediante corrispettivo.

[3]La stessa ammenda e' applicabile anche per la vendita dei contrassegni ad un prezzo inferiore a quello stabilito dalla legge.

[4]Ove il contravventore presenti domanda incondizionata per l'applicazione dell'ammenda da parte dell'autorita' amministrativa entro i limiti sovra stabiliti, pronunziera' inappellabilmente l'intendente di finanza della Provincia.

[5]In tutti gli altri casi saranno applicate le disposizioni dell'articolo 14.

Testo vigente dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;569~art16 · fonte su Normattiva